Approvato nella seduta dell’Assemblea costituente del 2 marzo 2015

TITOLO I

Art. 1
Costituzione

È costituita a norma dell'art. 36 del Codice civile, la libera associazione denominata: "GRUPPO FOTOGRAFI BARLASSINA".
L'associazione non ha fini di lucro.
L'Associazione ha sede in Barlassina in Via C. Borghi 4/g, e può istituire uffici anche in altre località con delibera del C.D. (Consiglio Direttivo), ratificata dall' Assemblea Generale (A.G.) nella prima seduta utile con votazione a maggioranza dei Soci.
Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura annua deliberata dal C.D. e dal ricavato delle piccole attività di promozione.

 

Art. 2
Fine Sociale

L'associazione è apolitica, apartitica, non ha finalità di lucro.
Essa si propone di promuovere e favorire in ogni dove l'arte fotografica e i fini associativi.

 

Art. 3
Collaborazione con Terzi

L'Associazione, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, potrà dare la sua collaborazione da altri enti, associazioni o aziende pubbliche e private.
Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

 

TITOLO II

Art. 4
Gli Organi Democratici

Gli organi dell'associazione sono:

•    I Soci;
•    L'Assemblea Generale dei Soci;
•    IL Presidente;
•    IL Consiglio Direttivo;
•    IL Tesoriere;

 

 

Art. 5
I Soci

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone che vogliano contribuire economicamente e materialmente allo scopo associativo.

Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del C.D. assunta a maggioranza dei componenti.
Possono inoltre far parte dell'Associazione, realtà con scopi analoghi o complementari, sempre previa valutazione consigliare.

 

Art. 6
I Nuovi Tesserati

Per i nuovi tesserati, sulla domanda d'iscrizione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il C.D. tenendo in considerazione gli articoli 2 e 3 dello Statuto.
I nuovi Soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano
a farne parte, il contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal C.D.
Per coloro che si inscrivono nel periodo da 1° novembre al 31 dicembre, questi mesi sono compresi e gratuiti.

 

Art. 7
Soci Ordinari e Soci Sostenitori

 

I Soci Ordinari hanno diritto di voto e il contributo di rinnovo annuale dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.

I Soci Sostenitori sono quelle società, soggetti, associazioni, enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento dele finalità dell'Associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione stessa.
Per tali Soci il contributo da versare sarà di volta in volta deliberato dal C.D.
I Soci "Sostenitori" non possono far parte del C.D. e non hanno diritto di voto.
Sono tenuti, al pari dei Soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dallo Statuto ed usufruiscono dei servizi forniti dall'Associazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal C.D.

 

Art. 8
Esclusione dall'Associazione

Le motivazioni per l'esclusione dalle funzioni di socio sono:
• il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, 3, 5 e 9 dello Statuto;
• l'esclusione deliberata dal C.D. a carico dei Soci che abbiano contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per motivi di incompatibilità della loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione.

Contro l'esclusione deliberata dal C.D. è ammesso il ricorso da presentare al Consiglio stesso, in forma scritta, entro 1 mese dalla formale esclusione, scaduto il quale termine l'esclusione è inoppugnabile.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto immediato, indirizzando una lettera al Consiglio o comunicandolo in una Assemblea.
Il socio dimissionario NON ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

 

Art.9
Doveri del Socio

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto.

Si impegnano anche a dare al loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per li proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

I Soci, sottoscrivendo l'iscrizione, autorizzano l'associazione ad utilizzare immagini per gli scopi prefissi dallo scopo associativo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003

 

Art. 10
Dimissione del Socio

Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera scritta o nella prima assemblea valida, prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato e dovrà essere in regola coi pagamenti.

 

Art. 11
L'assemblea dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione una volta all'anno entro li 31 marzo per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea

L'Assemblea Generale è convocata altresì ogniqualvolta il Presidente o il C.D lo ritenga opportuno e quando un quarto dei Soci Ordinari lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutti i Soci in regola col pagamento della quota annuale, essi possono farsi rappresentare da altri soci per delega, con un massimo di due deleghe a persona.

Spetta all'Assemblea Generale ordinaria:
• fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
• eleggere li Presidente dell'Associazione;
• nominare i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dall'art. 17;
• nominare il Tesoriere;
• nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto;
• approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
• approvare altre eventuali proposte avanzate dal C.D.

Spetta all’Assemblea Generale Straordinaria deliberare sulla modifica allo Statuto, ad esclusione dell’articoli 2 e 3, e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono fate risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'Assemblea Generale abbia provveduto alla loro nomina per eventuali votazioni.

 

Art. 12
Presidente dell'A.G.
Delega di rappresentanza e validità delle sedute

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di
assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio (per quest'ultimo in ex-aequo vale l'età anagrafica).

Il socio ordinario dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare massimo due Soci.

Le riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei Soci Ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti o rappresentanti.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea Generale Straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà dei Soci Ordinari.

Le delibere delle Assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci con diritto al voto.

 

Art. 13
Elezione del Presidente e del C.D.

 

Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e di conseguenza del
Presidente dell'Associazione, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

 

Art. 14
Convocazione dell'A.G.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente o su delibera del
Consiglio Direttivo non meno di 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, si riunisce a Barlassina presso la Sede Sociale o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tuti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del C.D., ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Soci.

 

Art. 15
Modifiche allo Statuto

I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3 dello Statuto.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci più uno ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

 

Art. 16
I Compiti del Presidente

Il Presidente dell'Associazione dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

Egli vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il
Presidente può conferire delega per iscritto in assemblea, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale - dal membro più anziano di carica del C.D. presente (per quest'ultimo in ex-aequo vale l'età anagrafica).

Dal Presidente sarà scelto direttamente li Segretario che non fa parte del C.D. a meno che sia stato a sua volta eletto e quindi sarà Consigliere con incarico di Segretario e sarà in carica fino allo scioglimento del Consiglio.

Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare li Consiglio per la notifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio e quindi all'Assemblea dei Soci, corredando dette documentazioni con idonee relazioni del Tesoriere.

Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico, con possibilità di rimanere Consigliere, dovrà darne -per iscritto- tempestiva comunicazione al Consiglio competente ad esprimersi a- maggioranza- circa l'accettazione o meno.

Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina, per successive preferenze durante le votazioni dell'Assemblea elettiva dei soci, del subentrante da parte del Consiglio.

Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

Dalla decadenza del Presidente, decadrà anche li Segretario che però manterrà la possibilità di essere riconfermato dal nuovo Presidente.

Il nuovo Presidente dovrà essere comunicato alla prima Assemblea Generale valida dei soci che ne conferma l'eleggibilità o richiederà nuove elezioni.

 

Art. 17
Il Consiglio Direttivo Composizione

Il C.D. è formato da 3 o da 5 membri, come verrà determinato dall'Assemblea stessa e non può essere formato da persone che rivestano cariche politiche o se successivamente acquisite sarà automatica la decadenza dall'organo direttivo pur restando Membri dell'Associazione con i diritti di socio ordinario. Mentre al suo posto andrà il successivo in linea di votazione e in caso di pareggio di anzianità di appartenenza all'Associazione e poi anagrafica.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

 

 

Art. 18
Convocazione

 

Il C.D. è convocato dal Presidente dell'Associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni del Consiglio sono valide, quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione o il preposto.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario della riunione e nel caso di votazioni anche dagli scrutinatori.

 

Art. 19
Compiti

Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea Generale.

In particolare:
• è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea Generale;
• può affidare ai suoi membri, al Segretario dell’Associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'Assemblea Generale decide di effettuare nell'interesse comune;
• può convocare l'Assemblea Generale dell'Associazione;
• proporre all'A.G. la misura dei contributi a carico di altre associazioni o altro;
• predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'A.G.

 

Art. 20
Il Tesoriere

 

Il Consiglio Direttivo nomina ogni quattro anni un Tesoriere, che può essere anche esterno all'Associazione e sarà in carica fino allo scioglimento dello stesso.
Non fa parte del C.D. a meno che sia stato a sua volta eletto e quindi sarà Consigliere con incarico di Consigliere Tesoriere.

Esso cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio e all'Assemblea Generale.

Nel mese che precede quello in cui l'Assemblea Generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio il Tesoriere redige una relazione contabile - amministrativa sull'andamento della gestione dell'Associazione.

 

Titolo III
Art. 21
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale in seduta Straordinaria al quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio risultante dalle scritture contabili dovrà essere devoluto da altra organizzazione no profit.

Le relative spese saranno a carico dell'Associazione.

 

Titolo IV
Art. 22
Disposizioni Generali

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune riguardante le associazioni no profit.